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Una sentenza a favore dei lavoratori

In data 8 gennaio u.s. il Tribunale del Lavoro di Venezia ha inequivocabilmente accertato, e dichiarato, la natura antisindacale delle condotte poste in essere dalla società NICHE Fusina Rolled Products (ex Alcoa di Fusina) nei confronti della Fiom Cgil Metropolitana di Venezia

Nello specifico il Giudice del Lavoro ha accertato la condotta antisindacale della società NICHE FRP srl in relazione a:

  • Violazione degli obblighi di comunicazione e di confronto di cui al punto 4.9 dell’accordo aziendale del 27.05.2024 (accordo sul PdR) 
  • Rifiuto a trattare con la RSU e SS. sul Premio di Risultato 2025

Essere ritenuti da un G.d.L. un’azienda antisindacale, che non rispetta i lavoratori e la sua Rappresentanza, non è un bel biglietto da visita per una società controllata da una multinazionale (Dada Holding) e dal Fondo Salvaguardia Imprese (Invitalia). Ma vediamo, in questi giorni, che tutto ciò non è motivo di preoccupazione per l’Amministratore Delegato, anzi verrebbe da pensare che è motivo di vanto firmare accordi, incassare le risorse necessarie, non confrontarsi con la/le RSU/OO.SS., non comunicare eventuali scostamenti produttivi, non applicare la clausola di salvaguardia (art. 4.2 dell’accordo del 27.05.2024) e alla fine non erogare ai dipendenti quota (piccola) parte degli utili prodotti.

Perché solo grazie ad un “artificio contabile” i lavoratori e le lavoratrici sono stati privati del loro Premio…modificato, riproporzionato, ma in ogni caso, e stiamo parlando di cifre modeste (400/500 euro) di quanto avevano contribuito con il loro lavoro a raggiungere. Se consideriamo un premio del valore di 500 euro moltiplicato i 260 dipendenti avremo un esborso aziendale di 170.000 euro circa (con i contributi) a fronte di un utile 2024 di € 3.230.000.

Viene da sorridere a leggere il comunicato dell’AD là dove sostiene che sia stata accertata la “sostanziale correttezza del proprio operato”, talmente corretto che è stato condannato per comportamento antisindacale e per essersi rifiutato di confrontarsi con la RSU/OO.SS. sul premio di Risultato 2025. Proprio un bell’esempio di correttezza non c’è che dire, magari secondo gli standard anglosassoni non sicuramente quelli italiani!

Sarà proprio perché è stato troppo “corretto” che il G.d.L. l’ha condannato a rifondere alla FIOM parte delle spese di lite (1750 euro), oltre a pagarsi profumatamente i suoi avvocati, di norma quando si vince una causa in tribunale le spese le pagano la parte soccombente, ma tant’è!

E stiamo sempre parlando dell’azienda che non ha voluto dare spiegazioni alla RSU sulla chiusura aziendale di fine anno perché scaduta da qualche giorno, salvo poi chiedere l’apertura della CIGO. Per non parlare della denuncia, con relativa ispezione, all’Ispettorato del Lavoro sull’installazione delle telecamere all’interno dei reparti produttivi senza accordo sindacale, come previsto dalle leggi italiane! 

In conclusione, valuteremo con i nostri legali eventuali percorsi di recupero crediti a favore dei singoli lavoratori, visto e considerato che l’inammissibilità riguarda l’azione dell’ex art. 28 St. Lav. sull’argomento della mancata erogazione del PdR.

Inoltre, nella giornata di lunedì, 12.01.2026, come OO.SS. abbiamo aperto la procedura per il rinnovo della RSU, che si definirà nelle prossime settimane. La stessa RSU dovrà poi, come disposto dalla sentenza del Giudice del lavoro, confrontarsi con la direzione aziendale sul premio di Risultato per le annualità successive al 2024. Avremo modo in quella sede di verificare come e quanto la società Niche FRP intende risolvere “correttamente” il problema legato al Premio di Risultato 2025.

Il Segretario Generale della Fiom – Cgil Metropolitana di Venezia Michele Valentini

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