Dopo le puntuali e condivisibili precisazioni dell’ex sindaco Gaffeo, consentitemi di intervenire ancora sulla questione dell’interporto, del piano particolareggiato e delle norme che regolano l’area.
Lo scorso Ottobre avevo inviato al Sindaco, a ciascun Consigliere e componente di Giunta, con l’intento di poter fornire un contributo consapevole al confronto in Consiglio, il mio parere sulla questione, dopo averla esaminata dal punto di vista normativo-giurisprudenziale, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2964 dell’11/5/2020.
Concludevo che non si dovesse accedere ad alcuna modifica del citato art. 23 NTA; opinione personale che avrei voluto confrontarla con chi, magari per partito preso, è di diverso avviso.
Osservavo che il CdS precisava con la propria decisione che, anche a prescindere dalla questione urbanistica relativa al rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano particolareggiato, la classificazione quale industria insalubre, ai sensi dell’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) comporta l’applicazione comunque dei poteri generali di controllo su tali attività attribuiti al Sindaco da tale disposizione. La giurisprudenza consolidata del CdS ritiene, infatti, che le disposizioni degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 attribuiscano al Sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate “insalubri” per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell’attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza.
Ora, è evidente che alla luce dell’orientamento espresso dal CdS la modifica che Confindustria vorrebbe apportare all’art. 23 NTA Interporto di Rovigo sia del tutto inutile, non sortendo alcun effetto pratico nel senso auspicato da Confindustria Veneto e da chi condivide tale posizione.
Non si supererebbe cioè, l’ampio potere di valutazione in capo al Sindaco, della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate insalubri.
Né si supererebbe “il principio di precauzione” di diritto comunitario, che obbliga le autorità competenti di adottare tutti i provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse di tali valori sugli altri interessi concorrenti.
Non è da sottovalutare infine che Rovigo è forse il comune più inquinato del Veneto, già indicato dalla Regione in zona “A” di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per il PM10.
Anche per tale motivo ogni intervento sulla modifica dell’art. 23 si appaleserebbe privo di qualsiasi finalità pratica.
Pertanto fare riferimento all’opportunità di riformare l’art. 23, con il pretesto di implementare uno sviluppo industriale e lavorativo, è del tutto errato.
Forse le norme da cambiare sono altre come da più parti sostenuto.
Tutto questo meritava un approfondimento che ci è stato negato.
Con il Cons. Diego Crivellari non potevamo che stigmatizzare la scelta di questa Amministrazione di aver voluto evitare un confronto in Consiglio che avrebbe contribuito a una seria presa di coscienza e ad esprimere un voto più consapevole.
Quando si discute su temi, come la salute e l’ambiente, le posizioni preconcette e di partito non dovrebbero condizionare il voto e il confronto in un consesso consiliare avrebbe, forse, dato qualche elemento in più per decidere responsabilmente.
Il capogruppo Lista Civica Democratica Inclusiva Palmiro Franco Tosini



