Con una lunga interrogazione, rivolta al Sindaco di Rovigo Valeria Cittadin, interviene Matteo Masin, consigliere comunale del Forum dei Cittadini, riprendendo il tema della ipotizzata modifica all’art. 23 delle norme di Attuazione del PRG che riguardano l’impatto sull’ambiente di nuovi insediamenti produttivi nell’area della zona industriale della città. Collegando le attuali previsioni normative con quelle europee, per le quali il nostro Stato, e per esso la Regione Veneto, è oggetto di infrazione da diversi anni proprio per il mancato rispetto del limite delle emissioni in atmosfera, al fine della salvaguardia dell’ambiente. Di seguito il testo dell’interrogazione.
Modificare l’Art.23 delle Norme Tecniche Attuative del Piano Particolareggiato dell’Interporto, come … “auspicato” dalla Sindaco Cittadin, ? Potrebbe essere un’idea, vista la necessità, da parte dello Stato Italiano, di adottare i provvedimenti necessari a fare rientrare l’Italia nei valori limiti giornalieri, fissati per il pm10, stante la Procedura di Infrazione dalla Corte di Giustizia Europea, che ha interessato anche il Veneto, in tutte le zone, tranne Prealpi, Alpi e Fondovalle.
L’inquinamento atmosferico è stato normato a partire dal D.L. n. 155/2010, in attuazione della Direttiva 2008/50/UE relativa alla qualità dell’aria e dell’ambiente, che definisce i livelli degli inquinanti atmosferici per la protezione della salute umana, della vegetazione e degli ecosistemi, per realizzare l’obiettivo di “un’aria più pulita in Europa”. Tuttavia la citata Direttiva 50/2008/UE è stata recentemente oggetto, anche in Veneto, di una procedura di infrazione dalla Corte di Giustizia europea, perché ’Italia ha superato in maniera sistematica e continuativa i valori limite giornalieri fissati per il PM10 in tutta la Pianura padana.
Qualora lo Stato italiano non adotti i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza, la Commissione europea potrà deferirlo direttamente al giudizio della Corte e chiedere il pagamento di sanzioni pecuniarie (una somma forfettaria e una penalità giornaliera). Il calcolo della sanzione pecuniaria sarà determinato dalla gravità degli effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente.
Il pagamento della sanzione, in prima approssimazione potrebbe gravare sul Veneto per un importo stimato di circa 400-600 milioni di euro, come è stato chiaramente indicato dall’Assessore all’ambiente Bottacin nella DRGV n 238 del 2/3/2021.
A seguito della sentenza di condanna del novembre 2020 per la violazione sistematica e continuativa delle disposizioni della Direttiva per il PM10, il Veneto infatti con DGRV n. 238/2021, ha approvato il ”Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria”, volto a rafforzare ulteriormente la programmazione regionale in vigore in tema di inquinamento da particolato atmosferico e suoi precursori.
L’Assessore all’Ambiente della Regione Veneto Gianpaolo E. Bottacin nella stessa delibera regionale riferisce inoltre quanto segue. “La Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l’Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all’obbligo della direttiva 2008/50 di far sì che i piani per la qualità dell’aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile. Obiettivo della direttiva 2008/50/CE è di mantenere e migliorare lo stato della qualità dell’aria per salvaguardare la salute della popolazione, della vegetazione e degli ecosistemi nel loro complesso. Pertanto, nel rispetto delle finalità della direttiva medesima risulta fondamentale l’individuazione e l’attuazione di misure efficaci per la riduzione delle emissioni.”
L’Assessore stesso in diverse occasioni pubbliche ha ribadito che in caso di sanzioni saranno chiamati a contribuire con lo Stato e con le Regioni anche i Comuni, in modo proporzionale agli interventi di salvaguardia messi in atto.
Da notare, altresì, che esiste anche in Veneto una class action che richiede un risarcimento agli Enti pubblici sui danni provocati alla salute dall’inquinamento dell’aria, che chiama in causa anche il Comune di Rovigo.
Per quanto sopra, al Sindaco, garante della salute pubblica, Ufficiale di Governo e titolare della delega all’Ambiente si chiede come intenda possibile o ipotizzabile di modificare l’art.23 nel senso di togliere il riferimento al divieto di ulteriore aggravio della salubrità e della qualità dell’ambiente, quando invece questo impegno è cogente nella normativa regionale, nazionale ed europea, che il Comune di Rovigo si trova solidalmente impegnato a rispettare in termini generali in tutte le proprie azioni e per tutto il proprio territorio.
Si fa presente che l’art 23 stesso fa riferimento preciso alle industrie insalubri di I classe e prevede comunque che in alternativa il gestore possa mettere in atto interventi concreti volti a ridurre le emissioni nocive, specificando quindi che gli insediamenti che adottano tecniche in grado di minimizzare l’inquinamento sono
ammissibili.
Il mantenimento ed il miglioramento della salubrità e della qualità dell’aria, in riferimento alle emissioni di polveri sottili come anche di sostanze tossiche, rappresenta una responsabilità del primo cittadino in riferimento agli effetti sulla salute pubblica e sul quale potrebbe essere chiamato a rispondere in virtù delle
legislazioni ambientali in vigore, essendo il livello di inquinamento attuale sub iudice della Corte di giustizia Europea.
Sarebbe oltremodo difficile poter poi spiegare la modifica dell’art 23 che toglie un riferimento all’ulteriore aggravio di inquinamento, visto che questo riferimento, proprio in questi termini, rappresenta oggi un obiettivo politico e amministrativo di immediata attuazione per il Comune.
Matteo Masin
Gruppo Con.re Forum dei Cittadini